Informazioni Generali

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici


CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO

Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo (online o cartaceo), ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione che viene inviata dall’ organizzatore al venditore, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti indicati nel contratto, sia il contratto di pacchetto turistico per come ivi disciplinato, sia le avvertenze e condizioni in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal Codice del Turismo (artt. 32-51 - novies) così come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la direttiva UE 2015/2302 e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.

L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale ed operare secondo quanto ivi previsto. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio italiano devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto includa il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro. Tale obbligo si applica anche ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati, per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori.

Ai fini del presente contratto s’intende per:
  • "viaggiatore": chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto di pacchetto turistico o servizio turistico collegato;
  • "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti di pacchetto turistico o servizio turistico collegato, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
  • "organizzatore": d’ora in poi “RUENTES VIAGGI” un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4) dell’art. 33 del Codice del Turismo;
  • "venditore": il professionista diverso dall’organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
  • "stabilimento": lo stabilimento definito dall'articolo 8, comma 1, lettera e, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
  • "supporto durevole": ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
  • "circostanze inevitabili e straordinarie": una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
  • "difetto di conformità": un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
  • "minore": persona di età inferiore ai 18 anni;
  • "rientro": il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
  1. Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici (ossia: 1. Il trasporto di passeggeri; 2. L’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. Il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di guida di categoria A; 4. Qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, né qualificabile come “servizio turistico integrativo”) ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
    • tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
    • tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
      • acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
      • offerti, venduti a prezzo forfettario o globale;
      • pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;
      • combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico;
  2. Si intende “servizio turistico collegato” almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente:
    • Al momento di un'unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori;
    • l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
  1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente l’organizzatore e il venditore forniscono al viaggiatore il pertinente “modulo informativo standard” e comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
    • le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
      • la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti comprese;
      • i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno;
      • l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
      • i pasti forniti;
      • le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
      • i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
      • la lingua in cui sono prestati i servizi;
      • se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;
    • la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell’organizzatore e del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
    • il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
    • le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
    • il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a, prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
    • le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti, formalità sanitarie del paese di destinazione;
    • le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall’organizzatore.
    • le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
    • gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore;
    • informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”
  2. Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l’organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni previste dal “modulo informativo standard” di cui all'allegato A, parte II, del Codice del Turismo.
  3. In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si precisa che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida; gli orari definitivi dei voli verranno comunicati nei giorni antecedenti la partenza e il ritorno. Si precisa che i voli charter non sono soggetti, per definizione, ad una programmazione oraria sistematica.
  1. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
  2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
  3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
  4. Il contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso il venditore
  5. Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione, eventuali richieste specifiche che si considerano oggetto del contratto solamente se possibili, riportate per iscritto nel contratto ed accettate dall’organizzatore.
  6. I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggiatore in tempo utile prima della partenza e il viaggiatore dovrà conservarli e portarli con sé durante il viaggio, per poter usufruire dei servizi regolarmente prenotati, unitamente ad altri eventuali documenti (es. biglietti aerei) consegnati dal venditore. Il viaggiatore è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio e a comunicare immediatamente al venditore eventuali errori. Il viaggiatore deve comunicare all’organizzatore i dati dei partecipanti esattamente come riportati sui documenti personali d’identità.
  7. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori a destinazione sono estranei al presente contratto. Pertanto nessuna responsabilità in merito a ciò potrà essere ascritta all’organizzatore o al venditore, neppure nell’eventualità che, a titolo di cortesia, personale residente, accompagnatori, guide o corrispondenti locali possano occuparsi della loro prenotazione.
  1. All’atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere corrisposta:
    • la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
    • un acconto pari al 30% del prezzo a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita del pacchetto e/o dei servizi turistici indicati e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono. Il saldo dovrà essere versato improrogabilmente entro 30 giorni prima dell'inizio del viaggio.
  2. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione all’organizzatore delle somme versate dal viaggiatore al venditore comporterà la automatica risoluzione di diritto del contratto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso il venditore, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite del venditore.
  1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o sul sito web dell'organizzatore, o programma fuori catalogo/su misura ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell'operatore. Esso potrà essere variato, in aumento o diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: - prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o altre fonti di energia; - il livello di diritti e tasse sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio pertinenti al pacchetto in questione. Cambio di riferimento 1 USD = 0,92 EUR e 1 ZAR = 0,049 EUR al 02/02/2024. Un aumento di prezzo è possibile solo previa comunicazione su supporto durevole da parte dell'organizzatore al viaggiatore unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno 20 giorni prima dell'inizio del pacchetto. Se l'aumento di prezzo eccede l'8% del prezzo complessivo del pacchetto si applica il successivo punto 9.2 In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto di detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire prova su richiesta del viaggiatore.
  2. Il prezzo è composto da:
    • quota di iscrizione o quota gestione pratica;
    • quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dal venditore al viaggiatore;
    • costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento, recesso e/o spese mediche o altri servizi richiesti;
    • costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza;
    • oneri e tasse aeroportuali e\portuali.
  1. Prima dell'inizio del pacchetto, l’organizzatore può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa importanza, comunicandole al viaggiatore su un supporto durevole, anche tramite il venditore.
  2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici o non può soddisfare le richieste specifiche accettate in precedenza e riportate espressamente nel contratto oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8%, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall’organizzazione contestualmente alla comunicazione di modifica, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. La comunicazione di modifica indica al viaggiatore le modifiche proposte, la loro incidenza sul prezzo del pacchetto, il termine entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione e le conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il predetto periodo nonché l'eventuale pacchetto sostitutivo offerto e il relativo prezzo.
  3. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sostitutivo comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.
  4. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del precedente comma, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Codice Turismo.
  5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se
    • il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di 20 giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di 2 giorni;
    • l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto.
  6. L’organizzatore ha la facoltà di sostituire i vettori aerei o gli alberghi previsti con altri di categorie analoghe, nel caso che ciò si renda necessario sia per motivi operativi o per cause di forza maggiore. Tale facoltà non implica modifiche del contratto con riferimento ai punti 2 e seguenti.
  1. Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto. Avrà diritto al rimborso di quanto già versato con l'esclusione della quota d'iscrizione se prevista e con la deduzione delle penali di seguito riportate oltre agli oneri ed alle spese da sostenere per l'annullamento dei servizi.
    VIAGGI IN PULLMAN (Tour in pullman Italia ed estero)
    • 10% penale sulla quota di partecipazione e dei supplementi dal giorno della conferma fino a 30 giorni prima della partenza
    • 25% penale sulla quota di partecipazione e dei supplementi dal 29° al 20° giorno prima della partenza
    • 50% penale sulla quota di partecipazione e dei supplementi dal 19° al 10° giorno prima della partenza
    • 75% penale sulla quota di partecipazione e dei supplementi dal 9° al 3° giorno prima della partenza
    • 100% Dopo tali termini.

    VIAGGI IN AEREO (Tour viaggio in aereo in Italia ed estero)
    • 20% penale sulla quota di partecipazione e dei supplementi dal giorno della conferma fino a 30 giorni prima della partenza
    • 40% penale sulla quota di partecipazione e dei supplementi dal 29° al 20° giorno prima della partenza
    • 65% penale sulla quota di partecipazione e dei supplementi dal 19° al 10° giorno prima della partenza
    • 80% penale sulla quota di partecipazione e dei supplementi dal 9° al 3° giorno prima della partenza.
    • 100% Dopo tali termini

    VIAGGI IN AEREO PARTENZA GARANTITA (Tour partenza garantita in aereo + pullman in Italia ed estero)
    • 10% penale sulla quota di partecipazione e dei supplementi sino a 45 giorni prima della partenza
    • 25% penale sulla quota di partecipazione e dei supplementi dal 45° al 30° giorno prima della partenza
    • 50% penale sulla quota di partecipazione e dei supplementi dal 30° al 15° giorno prima della partenza
    • 100% Dopo tali termini
    Alcuni servizi, tipo prenotazione del volo aereo e l’emissione del biglietto potrebbero essere soggetti a penali differenti che saranno comunicate all’atto della prenotazione. Le penali sopra riportate dovranno essere corrisposte anche da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza, o irregolarità, dei previsti documenti personali d'espatrio. Nessun rimborso sarà riconosciuto dopo tale termine al Passeggero che decida di interrompere il viaggio già intrapreso. Il calcolo dei giorni non include quello dell'annullamento ed il computo degli stessi è fatto sulla base dei giorni lavorativi sabato escluso.
  2. Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette spese di recesso unilaterale da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso. In base al pacchetto prescelto, l’organizzatore informa il viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di tali assicurazioni.
  3. Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente articolo 9 punto 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
  4. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come definiti dall’art. 45 c.1 lett. h) codice consumo), il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso la RUENTES VIAGGI documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
  1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore è impossibile fornire, in corso d'esecuzione del contratto, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l'esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l'eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore concede al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo.
  2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
  3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato al punto 1, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell'obbligo di offerta si applica il punto 15.5
  4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i punti 15.6 e 15.7.
  1. l viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che:
    • l’organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto;
    • la persona cui intende cedere il contratto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
    • i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
    • vengano versate all’organizzatore Euro 25,00 per tutte le spese amministrative e di gestione pratica per procedere alla sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima della cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la priva relativa ai diritti, imposte o altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione.
  2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
  3. In applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
  4. Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/ servizio turistico di una pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, dovrà corrispondere all’organizzatore le spese amministrative e di gestione pratica e le spese conseguenti alla modifica stessa (nell’ipotesi debba essere riemessa biglietteria aerea, la cessione comporterà l’applicazione della tariffa aerea disponibile in tale data).
  1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo – concernenti le condizioni in materia di passaporti e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione
  2. Per le norme relative all’espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a quanto indicato sul sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento individuale valido per l'espatrio (passaporto, o per i Paesi UE, carta di identità valida per l'espatrio con indicazione dei nomi dei genitori). I minori di anni 14 e i minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/ .
  3. I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale visto d’ingresso e potranno reperire le necessarie ed aggiornate informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
  4. I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) che il propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguandovisi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.
  5. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza prima della richiesta di prenotazione e, al momento della partenza dovranno accertarsi di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
  6. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi e luoghi di destinazione e nelle loro immediate vicinanze e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare e l’eventuale incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it . Le informazioni di cui sopra non possono essere contenute nei cataloghi degli organizzatori - online o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale e non informazioni soggette a modifiche ad opera di autorità ufficiali. Le informazioni aggiornate pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori, visualizzando tutte le informazioni presenti sul sito web del Ministero degli Affari Esteri (schede “Paesi”, “salute in viaggio” e “avvertenze”). Il viaggiatore è tenuto in base al principio della diligenza del buon padre di famiglia a verificare la correttezza dei propri documenti personali e di eventuali minori, nonché di munirsi di documenti validi per l’espatrio secondo le regole del proprio Stato e le convenzioni che regolano la materia. Il viaggiatore deve provvedere ad espletare le relative formalità anche considerando che il venditore o l’organizzatore non hanno l’obbligo di procurare visti o documenti.
  7. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località oggetto di “sconsiglio o “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
  8. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Inoltre, l’organizzatore può pretendere dal viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole per l’assistenza fornitagli, qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese sostenute.
  9. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano causato o contribuito al verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento o altri obblighi in questione nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza, nonché per l’esercizio del diritto di surroga nei confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
  10. Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all’organizzatore, anche tramite il venditore, eventuali difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione del pacchetto, come indicato al successivo articolo 15.
  11. Il Viaggiatore è tenuto, all'atto della prenotazione, a far presente per iscritto le eventuali esigenze o particolari richieste che RUENTES VIAGGI si riserva di confermare per iscritto tramite l'Agente di viaggio, dopo aver verificato con i fornitori dei servizi la disponibilità di quanto richiesto ed i relativi costi supplementari.

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel dépliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
  1. Ai sensi dell’art. 42 Codice Turismo, l’organizzatore è responsabile dell'esecuzione di tutti i servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del Codice Civile.
  2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 c.c., informa l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
  3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica il punto 16.
  4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata tempestivamente ai sensi del punto 13.2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
  5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell'articolo 1455 del Codice Civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del punto 15.2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi del successivo punto 16 una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
  6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore sostiene i costi dell'alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a 3 notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell'Unione Europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
  7. La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall'art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché la RUENTES VIAGGI abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell'inizio del pacchetto.
  1. Il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.
  2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore il risarcimento adeguato per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità
  3. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
  4. All’organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che vincolano l'Italia o l'UE, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.
  5. Il presente contratto espressamente prevede la limitazione del risarcimento dovuto dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, nella misura non inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
  6. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del Codice del Turismo e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri regolamenti comunitari e convenzioni internazionali applicabili devono detrarsi gli uni dagli altri.
  1. l’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui al punto 15.7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
  2. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all’ organizzatore.
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l'esercizio della corrispondente attività professionale.
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative a copertura delle spese di recesso (sempre dovute tranne le specifiche eccezioni previste dal Codice del Turismo) di cui al punto 10, nonché quelle derivanti da infortuni e/o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e/o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto di assicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed esplica i suoi effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 1905 c.c. I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare al venditore eventuali necessità specifiche o problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria e/o opportuna l’emissione di polizze diverse da quelle proposte dall’organizzatore o incluse nel prezzo del pacchetto.
L’organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e, se presente, all'organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013.
  1. La RUENTES VIAGGI e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. La RUENTES VIAGGI è coperta da polizza assicurativa N° 0052.0723857.38 FONDIARIA SAI S.p.A. per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni come D. Legislativo 06.09.2005 N.206 “Codice del Consumo”.
  2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti dal Fondo garanzia per RUENTES VIAGGI da polizza assicurativa Filo diretto Assicurazioni con contratto assicurativo denominato “Ami Travel Protection” polizza N.6006000160/E che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento della RUENTES VIAGGI o del venditore garantisce, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro. In alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 codice turismo.
  3. Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano servizi turistici collegati per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non si possono configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste dal Codice del Turismo e si applicheranno le condizioni contrattuali del singolo fornitore. La responsabilità del corretto adempimento del contratto è del fornitore del servizio. In caso di prenotazione di servizi turistici collegati il viaggiatore dispone di una protezione volta a rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi non prestati a causa dell’insolvenza del professionista che ha incassato le somme pagate dal viaggiatore. Tale protezione non prevede alcun rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore del servizio.
La RUENTES VIAGGI DI VELABUS SRL con sede legale in Via Santa Maria del Campo 20, 16035 Rapallo Genova PI 01075220994 è titolare del trattamento che raccoglie e tratta i Suoi dati personali e ai sensi dell’articolo 13 D.lgs n°196/2003 ed art 13/14 del Regolamento Europeo 679/2016 informa che i dati personali acquisiti in riferimento ai rapporti instaurati, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I dati raccolti sono finalizzati all’espletamento dei seguenti trattamenti:
  1. Tenuta e aggiornamento contabilità amministrativa ed altri adempimenti previsti per Legge, Regolamenti e Circolari in materia fiscale
  2. Finalità amministrative contabili.
  3. Tutela del diritto aziendale
  4. Assolvimento di obblighi contrattuali, e quanto previsto dalla normativa vigente.
  5. Esecuzione e gestione di contratti con Voi stipulati e dei connessi impegni, adempimento degli obblighi di Legge connessi al rapporto contrattuale, gestione organizzativa del contratto, collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge; tutela dei diritti contrattuali, analisi statistiche interne.
  6. Adempimento ordini dell’Autorità Giudiziaria e altre Autorità Indipendenti.
  7. In occasione di tali trattamenti è possibile venire a conoscenza di dati che il Regolamento Europeo 679/2016 definisce sensibili in quanto idonei a rilevare: uno stato di salute o dati giudiziari. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti bei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/2003. Il testo completo dell’informativa per Agenzie e clienti è a disposizione sul sito www.velabus.it
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Genova
Autorizzazione della Provincia di Genova N° 5232/0105906/2006 del 04/10/2006

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.



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Scheda Tecnica di Viaggio
Per partecipare ai nostri viaggi è sempre dovuta una quota di partecipazione, da versare al momento dell'iscrizione oltre all’eventuale supplemento navetta da e per la località di partenza prescelta, in autobus, minibus o auto.
All'atto della prenotazione è sempre richiesta una quota d'iscrizione di Euro 25,00 che comprende: diritti d’agenzia, spese apertura pratica e assicurazione standard medico - bagaglio. La quota d’iscrizione non è dovuta se l’iscrizione al tour avviene almeno 30 giorni prima della partenza o se la prenotazione è contestuale per almeno 6 persone che costituiscono così un minigruppo.
I viaggi s'intendono confermati al raggiungimento di 25 partecipanti, salvo ove diversamente indicato.
I programmi e gli importi pubblicati si basano sulle informazioni disponibili al momento della pubblicazione del presente catalogo e potrebbero pertanto subire modifiche che saranno comunicate all'atto della prenotazione.

I nostri pullman
I nostri pullman sono tutti Gran Turismo e dotati dei principali comfort: aria condizionata, radio, microfono, TV Color, CD – DVD, sedili reclinabili e frigo-bar. L'assegnazione dei posti si riferisce al pullman che effettuerà il viaggio e avviene in modo progressivo a scalare in base alla data di prenotazione. Il posto assegnato rimane lo stesso per tutta la durata del viaggio.
Al fine di ottimizzare al meglio le tempistiche di partenza e di rientro nella località prescelta, e nel rispetto delle ore di guida degli autisti, ricordiamo ai nostri Clienti che potrebbe essere impiegata una navetta (van/minibus/pullman).
Proprio per questo motivo, onde evitare spiacevoli disguidi, consigliamo vivamente di apporre, oltre all’etichetta nominativa, un identificativo sui propri bagagli che vi faciliti nel riconoscimento e di prestare particolare attenzione durante le operazioni di sbarco e durante i trasferimenti, assicurandosi di essere in possesso del proprio bagaglio e non ponendosi in condizioni di non sicurezza (per es. in mezzo alla strada, nel traffico).
Velabus declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti e/o scambi di bagagli.

Foglio notizie
Prima della partenza è consegnato ai partecipanti un foglio notizie che contiene: riconferma dell'orario di partenza, nomi e indirizzi degli hotel, nome e recapito dell’accompagnatore ed alcune utili informazioni da leggere attentamente. Il programma potrebbe subire variazioni.

Documenti per l'espatrio
Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio sono titoli validi per i cittadini italiani maggiorenni che viaggiano in tutti i Paesi membri dell'Unione Europea o aderenti all’accordo di Schengen ed è sempre necessario viaggiare con almeno uno dei due documenti in corso di validità. Per tutti gli altri paesi Paesi, per i minori o per le persone extra-comunitarie, su richiesta, l’Agenzia informerà sulle modalità necessarie a seconda dei casi. Per maggiori informazioni in merito consultare il sito: www.viaggiaresicuri.it. Per coloro che posseggono carte d’identità in formato cartaceo rinnovate con timbro apposto dal Comune di appartenenza o carte d’identità la cui validità sia stata prorogata fino al giorno della propria data di nascita, come disposto dal recente Decreto - Legge del 09.02.2012, n. 5, art. 7, comma 1, emanato con la Circolare del Ministero dell’Interno n. 2 del 10.02.2012, si segnala che spesso questo tipo di documenti può comportare notevoli disagi (fino al respingimento in frontiera).

Viaggi extra europei
La documentazione necessaria all’ottenimento del visto d’ingresso obbligatorio verranno comunicate all’atto della prenotazione.

Spese di variazione
Per le richieste di variazione da parte del cliente, su pratiche già confermate, sarà richiesto un contributo fisso per le spese operative pari ad Euro 20,00 per pratica a condizione che tali variazioni non comportino spese nei confronti dei vari fornitori dei servizi.
La quota di ogni programma è espressa in Euro, si intende per persona e comprende:
• Trasporto in pullman G.T., nostri o di altri vettori, ed accompagnatore. Durante i tour può essere prevista la presenza di accompagnatori-guide locali.
• Il volo in classe economica (diretto o con scalo) se previsto dal programma. Eventuali battelli e passaggi in nave, se indicati nel programma.
• Sistemazione in hotel 2,3, 4 o 5 stelle in camera doppia standard con servizi privati come indicato nel programma di viaggio.
• Il trattamento indicato nel programma, pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione completa, con pasti in hotel o ristorante.
• Le visite guidate, se indicate nel programma. Non si esclude la possibilità che queste possano essere svolte in più lingue.
• La polizza assicurativa medico - bagaglio (per i tour di più giorni).
La quota non comprende (salvo se diversamente specificato nelle note dei viaggi):
• Le bevande ai pasti, cenone e veglione di Capodanno, gli impianti di risalita e le funivie, i traghetti o i trenini, le escursioni facoltative, gli ingressi (anche quando la visita si svolge da programma all'interno di siti che prevedono ingresso a pagamento), i facchinaggi, le mance (anche obbligatorie, calcolate a persona, ove previste da pagare in contanti alla guida) e gli extra di ogni genere. Il tutto salvo diversa indicazione da programma.
• L'eventuale tassa di soggiorno, se richiesta dal Comune ospitante, dovrà essere versata in loco, in contanti.
• Tasse aeroportuali, bagaglio da stiva ed eventuali supplementi volo, che verranno verificati e comunicati all’atto della prenotazione. I pasti a pagamento sui voli. I trasferimenti da/ per l'aeroporto in Italia, salvo diversa indicazione da programma.
• L’assicurazione contro le penali di annullamento.
Nel caso in cui si verificassero eventi di natura eccezionale (calamità naturali o attentati terroristici) e il tour operator si trovasse comunque nella possibilità di effettuare il viaggio, il Cliente non è legittimato a recedere dal contratto senza pagare l’eventuale penale prevista. Fanno eccezione i casi in cui l’invito a non partire sia diramato dal Ministero degli Esteri nel sito www.viaggiaresicuri.it , che rappresenta di fatto l’elemento determinante per provare la gravità della situazione dal punto di vista della sicurezza nonché della fattibilità del viaggio, conferendo una connotazione oggettiva alla mancata assunzione del rischio durante il tour.
Le possibili alternative nel caso di mete "sconsigliate" sono: la sostituzione con un altro viaggio in partenza o la rinuncia, con conseguente rimborso delle somme già versate.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’Art. 17 della Legge n° 38 del 6/2/2006>
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile anche se commessi all’estero.
Promozioni e Sconti
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Famiglie in viaggio

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CAMERA QUADRUPLA (sempre su richiesta):
2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni non compiuti : pagano solo 3 quote di partecipazione

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Offerta dedicata ad un gruppo minimo di 6 persone che prenotano nello stesso momento lo stesso viaggio: a tutti i partecipanti sarà scontata la quota di iscrizione pari a € 25,00 \

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La promozione prevede che durante i tour di 3 o più giorni venga rilasciato un BUONO FEDELTA' nominativo del valore di: € 30,00 - da 3 a 5 giorni € 40,00 - da 6 a 7 giorni € 50,00 - oltre i 7 giorni

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L'importo del BUONO FEDELTA' è scontabile su un secondo tour in partenza ENTRO E NON OLTRE la data indicata sul buono stesso. L'applicazione dello sconto va richiesta all'atto della prenotazione. Il buono è nominativo, NON cedibile in nessun caso, NON è spendibile sui viaggi LOW COST, PARTENZE GARANTITE e GITE IN GIORNATA, è valido anche per bambini dai 2 ai 12 nni ed è cumulabile con la promozione "Prenota Prima".

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Intestare il Bonifico Bancario a : VELABUS S.r.l.
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Carte di Credito

Carte accettate anche per pagamenti a distanza
Per effettuare il pagamento con Carta di Credito dei circuiti VISA e MASTERCARD vi preghiamo di contattarci per ricevere il link di pagamento Uff. Booking
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Assicurazioni
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Tutti i partecipanti ai nostri tour di più giorni beneficiano della Polizza Assicurativa

FILODIRETTO TOURS

Polizza estesa alle seguenti garanzie:

ASSISTENZA ALLA PERSONA - ASSISTENZA MEDICA MEDICA - BAGAGLIO
Polizza NOBIS FILODIRETTO ASSICURAZIONI Compagnia di Assicurazioni S.p.A., capogruppo del Gruppo NOBIS iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi, con sede legale sita in Italia, 10071 Borgaro Torinese (TO) - Via Lanzo n. 29, tel: 039-9890001.

Riportiamo un estratto delle coperture assicurative previste nella polizza da noi sottoscritta con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a. specializzata nelle coperture assicurative ai Tour Operator. La polizza è depositata presso VELABUS S.R.L. e le condizioni di assicurazione integrali sono contenute in dettaglio nel documento informativo che verrà consegnato a tutti coloro che acquisteranno la polizza e pagheranno il relativo premio unitamente agli altri documenti di viaggio. Vi invitiamo a scaricare e visionare l'opuscolo informativo, in forma completa, fornito dalla Società Assicuratrice a fondo pagina e prenderne approfondita visione di tutti gli articoli in esso contenuti.

SPESE MEDICHE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 1.000,00 in Italia , ad € 5.000,00 in Europa e ad € 30.000,00 nel Mondo verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall'Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, conseguenti a infortunio o malattia, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; - spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all' infortunio denunciati); - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati); - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l'Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limite di € 500,00, purché sostenute entro 60 giorni dalla data di rientro.

ASSISTENZA ALLA PERSONA

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L'Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di malattia, infortunio o di un evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura. - CONSULENZA MEDICA TELEFONICA - INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA - SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL'ESTERO - MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO - TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO - RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO - TRASPORTO DELLA SALMA - VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE - ASSISTENZA AI MINORI - RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE - PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO - INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL'ESTERO - INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO - ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - RIENTRO ANTICIPATO - SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE - TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI - SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO - ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO

BAGAGLIO

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L' Impresa garantisce entro i massimali pari ad € 300,00 in Italia , ad € 500,00 in Europa e ad € 500,00 nel Mondo : - il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore. - entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta d'identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti;
- entro i predetti massimali ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese documentate per l'acquisto di indumenti di prima necessità e generi di uso personale sostenute dall'Assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall'arrivo a destinazione dell'Assicurato stesso.

RESPONSABILITA' CIVILE

OGGETTO DELLA GARANZIA
L'Impresa terrà indenne l'Assicurato, per le somme che lo stesso dovrà corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per i danni involontariamente cagionati a terzi quali morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentalmente verificatosi in relazione alla sua partecipazione al viaggio e/o soggiorno. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. Qualora l'Assicurato sia contraente di altro contratto di assicurazione per i medesimi rischi di responsabilità, la presente garanzia opera in eccedenza a detto contratto ("secondo rischio"). MASSIMALE E FRANCHIGIA La garanzia è operante fino a € 50.000,00 per evento e per Assicurato indicato nella Scheda di polizza. In ogni caso resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa di € 250,00 per sinistro.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

ART. 1 – ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di:
  • stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi;
  • terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente. Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti;
  • viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
  • malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti, già note all'Assicurato alla sottoscrizione della polizza. Sono invece comprese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie croniche, alla prenotazione dei servizi turistici o del viaggio;
  • patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma settimana;
  • interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi;
  • uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossicodipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali;
  • pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d'acqua (rafting), kite–surfing, hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante; Si ritiene compreso l'esercizio delle seguenti attività sportive se svolte unicamente a carattere ricreativo: immersioni con autorespiratore, sci fuori pista autorizzati dalle competenti autorità, bob, discesa di rapide di corsi d'acqua (rafting), kite–surfing;
  • atti di temerarietà;
  • attività sportive svolte a titolo professionale; partecipazione a gare o competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti svolte sotto l'egida di federazioni. A deroga della presente esclusione si intendono assicurate le gare sportive svolte a livello ludico e o ricreativo;
  • gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto d'acqua, di guidoslitte e relative prove ed allenamenti; se non di carattere ludico o in alternativa svolte sotto l'egida delle federazioni;
  • le malattie infettive qualora l'intervento d'assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali;
  • svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco.
Le prestazioni di assistenza non sono fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i paesi indicati nel sito http://watch.exclusiveanalysis.com/jccwatchlist.html che riportano un grado di rischio uguale o superiore a "4.0". Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

ART. 2 - ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.

ART. 3 - VALIDITÀ' DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE
Le garanzie decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero dalla data di inizio dei servizi turistici acquistati) e cessano al termine degli stessi, comunque al 60esimo giorno dalla data inizio viaggio.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto all'Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 5 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio e dove l'Assicurato ha subIto il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, l'assicurazione è valida dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla conclusione del viaggio. Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non sopracitato, l'assicurazione è valida ad oltre 50 Km dal luogo di residenza.

Di comune accordo tra le Parti si prende atto che con decorrenza dalle partenze di viaggi dal 25/5/2020, si intendono incluse in copertura le seguenti garanzie ed estensioni:

DIARIA DA RICOVERO A SEGUITO DI INFEZIONE DA COVID 19


Le coperture offerte sono valide a seguito di infezione da COVID-19 diagnosticata durante lo svolgimento del viaggio a condizione che l’infezione comporti un conseguente ricovero.
A norma e nei termini delle Condizioni di Assicurazione, l’Impresa accorda, una indennità forfettaria per ogni giorno di ricovero presso un Istituto di cura disposto quale conseguenza diretta ed esclusiva del contagio da COVID-19 (c.d. Coronavirus) patito dall’Assicurato, indipendentemente dalle spese sostenute, nella misura delle prestazioni di seguito indicate.
L’Impresa, qualora il ricovero dell’Assicurato si protragga per un numero di giorni superiore a 5, riconosce per ogni successivo giorno di degenza (i.e. a partire dal sesto giorno di ricovero) un importo pari a euro 100,00 (cento/00) per un numero massimo di giorni pari a 10. In conseguenza di quanto sopra, dunque, la somma massima esigibile da ciascun Assicurato nel corso della validità della polizza non potrà superare l’importo di € 1.000,00 (mille/00).

INDENNITA’ DA CONVALESCENZA

Le coperture offerte sono valide esclusivamente a seguito di infezione da COVID-19 diagnosticata durante lo svolgimento del viaggio a condizione che l’infezione comporti un conseguente ricovero in terapia intensiva.
L’Impresa riconosce all’Assicurato una indennità da convalescenza fissa e predeterminata pari a € 1.500,00 al momento della dimissione dell’Assicurato stesso dall’Istituto di cura ove era stato ricoverato a seguito dell’infezione da COVID-19. La presente prestazione opererà unicamente qualora l’Assicurato, nel corso della predetta degenza, sia stato ricoverato in un reparto di terapia intensiva, così come risultante dalla cartella clinica che dovrà essere prodotta in forma integrale al momento della denuncia del sinistro.

ASSISTENZA ALLA PERSONA

Vengono erogate le seguenti ulteriori prestazioni:
INVIO DI UN PEDIATRA IN CASI DI URGENZA Qualora l'Assicurato, durante il soggiorno in Italia, necessiti di un pediatra e non riesca a reperirlo, l’Impresa tramite la Centrale Operativa a seguito di una prima diagnosi telefonica con il medico di guardia interno, invierà il medico pediatra gratuitamente al domicilio dell’Assicurato.
La prestazione è valida solo 1 volta durante il periodo di copertura.
In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendessero necessario, l’Impresa organizza a proprio carico il trasferimento, tramite autoambulanza, del paziente in un pronto soccorso.
CONSULTO PSICOLOGICO IN CASO DI INFEZIONE DA COVID-19
La Centrale Operativa mette a disposizione, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì, il proprio personale specializzato nei consulti psicologici affinché l’Assicurato possa ricevere un primo supporto e le più opportune indicazioni in ordine alle modalità di gestione del disagio psicologico proprio o dei componenti il Nucleo famigliare.
Prestazione valida esclusivamente in caso di ricovero ospedaliero a seguito dell’infezione da COVID-19.
SECOND OPINION IN CASO DI INFEZIONE DA COVID-19
La Centrale Operativa mette a disposizione, 24 ore su 24, il proprio servizio di guardia medica affinché l’Assicurato possa trasmettere copia della propria cartella clinica e ottenere dall’Impresa, anche con il supporto di medici specialisti di strutture convenzionate, una second opinion in merito al percorso diagnostico e terapeutico intrapreso.
Prestazione valida esclusivamente in caso di ricovero ospedaliero a seguito dell’infezione da COVID-19.
INFORMAZIONI NUMERO DI EMERGENZA IN CASO DI INFEZIONE DA COVID-19
L’Impresa, attraverso la propria Centrale Operativa in funzione h24 e a seguito di richiesta dell’Assicurato, comunicherà telefonicamente i numeri di telefono istituiti dalle Autorità per la gestione delle vicende relative al contagio da Covid-19 (c.d. Coronavirus) e per le relative segnalazioni.
BLOCCO E SOSTITUZIONE DELLE CARTE DI CREDITO
La Centrale Operativa, in caso di furto, rapina o smarrimento delle carte di credito possedute dall’assicurato durante il periodo di validità della polizza, si impegna ad avvisare le Aziende emittenti tali carte di credito, dal momento in cui l’assicurato notifica il furto o lo smarrimento e si attiva al medesimo tempo per la cancellazione e per la sostituzione di dette carte di credito nonché per la richiesta di un loro duplicato, ove ciò sia possibile.
ATTIVAZIONE SERVIZIO STREAMING VIDEO E QUOTIDIANI ON-LINE IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO
In caso di ricovero ospedaliero dell’Assicurato durante il periodo di validità della copertura, la Centrale Operativa attiverà e l’Impresa prenderà in carico il costo dei seguenti servizi a favore dell’Assicurato:
- Un abbonamento temporaneo di streaming video per consentire la visione di programmi di intrattenimento attraverso i devices dell’Assicurato;
- Un abbonamento temporaneo ad un quotidiano on-line scelto dall’Assicurato.
Si prende inoltre atto di quanto segue:
Relativamente alle garanzie Spese mediche e Assistenza si intendono incluse in garanzia le infezioni da Covid 19 dell’Assicurato.
E’ previsto inoltre un massimale di € 200,00 per il rimborso delle spese per indagini diagnostiche a seguito di infezione da Covid 19 dell’Assicurato purché regolarmente prescritte da un medico.



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

I sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità:
  • via internet (sul sito www.nobis.it sezione "Denuncia On-Line") seguendo le relative istruzioni.
  • via telefono al numero 039/9890702

La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Via Paracelso, 14 – Centro Colleoni 20864 AGRATE BRIANZA (MB)

ATTENZIONE

Invitiamo i nostri gentili Clienti a prendere approfondita visione di tutti gli articoli che compongono l'opuscolo informativo completo fornito dalla Società Assicuratrice e disponibile di seguito in forma completa ed originale.


Scarica Condizioni di Assicurazione Amitour
Per la tranquillità e serenità dei propri Clienti, VELABUS suggerisce di sottoscrivere sempre, all'atto dell'iscrizione, la polizza Annullamento viaggio Filodiretto TRAVEL, una polizza facoltativa che tutela contro la sopraggiunta impossibilità di partecipare a un viaggio per cause di forza maggiore.

La polizza annullamento proposta deve essere richiesta al momento dell'iscrizione al viaggio e il suo importo è pari al 6% del costo totale del viaggio, inclusi gli adeguamenti carburante già previsti alla data di emissione della polizza - purché risultanti dall'estratto conto di prenotazione - e il costo dei visti. Sono sempre escluse le tasse aeroportuali.

Di seguito sono elencate le garanzie operanti in favore dell’Assicurato e le somme assicurate relative alla Polizza Travel

GARANZIE GARANZIE OPERANTI SOMME ASSiCURATE
per assicurato
SI NO
CAPITOLO 1 - SPESE MEDICHE (Viaggi in Italia) X €. 1.000
CAPITOLO 1 - SPESE MEDICHE (Viaggi in Europa) X €. 7.500
CAPITOLO 1 - SPESE MEDICHE (Viaggi nel Mondo) X €. 30.000
CAPITOLO 2 – DIARIA DA RICOVERO A SEGUITO INFEZIONE COVID 19 X €. 100 max 10 gg
CAPITOLO 3 – INDENNITA’DA CONVALESCENZA X €. 1.500
CAPITOLO 4 - ASSISTENZA ALLA PERSONA X Vedi prestazioni
CAPITOLO 5 – BAGAGLIO (Viaggi in Italia) X €. 500
CAPITOLO 5 – BAGAGLIO (Viaggi in Europa) X €. 1.000
CAPITOLO 5 – BAGAGLIO (Viaggi nel Mondo) X €. 1.000
CAPITOLO 6 - ANNULLAMENTO VIAGGIO X
CAPITOLO 6 - ANNULLAMENTO VIAGGIO ALL RISK X €. 3.300
CAPITOLO 7 - ANNULLAMENTO VIAGGIO PER RITARDATA PARTENZA X 50% della QP
CAPITOLO 8 - RIPETIZIONE VIAGGIO X Vedi prestazioni
CAPITOLO 9 - RITARDO VOLO X €. 250
CAPITOLO 10 - RIPROTEZIONE VIAGGIO X €. 500
CAPITOLO 11 – INFORTUNI X €. 50.000
CAPITOLO 12 - TUTELA LEGALE X €. 10.000
CAPITOLO 13 - RESPONSABILITA' CIVILE X €. 50.000
CAPITOLO 14 - ASSISTENZA AL VEICOLO X Limitazione Paesi UE
CAPITOLO 15 - ASSISTENZA DOMICILIARE PER I FAMILIARI X Vedi prestazioni
CAPITOLO 16 – INTERRUZIONE VIAGGIO A SEGUITO DI QUARANTENA X €. 1.500
CAPITOLO 17 – ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE X Vedi prestazioni
CAPITOLO 18 – PERDITA DEL VOLO IN CONNESSIONE X €. 500,00


ART. 6.1 – ANNULLAMENTO VIAGGIO (“RISCHI NOMINATI”)
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da:  decesso, malattia (compresa l’infezione da Covid 19) o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di viaggio del loro coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da impedire all'Assicurato di intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate.
- danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza;
- impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità;
- guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’assicurato che gli impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
- citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare dell’Assicurato, avvenute successivamente alla prenotazione;
- furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza
- impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;
- impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea;
- impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico;
- impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, il cane o il gatto di proprietà di quest’ultimo (regolarmente registrati) debbano essere sottoposti a un intervento chirurgico improrogabile salvavita per infortunio o malattia dell’animale.
In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, l’Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati.

ART. 6.2 – ANNULLAMENTO VIAGGIO ALL RISK
Nel caso in cui il Contraente abbia scelto e sottoscritto la garanzia Annullamento Viaggio in forma “All Risk” risultante dalla scheda di polizza, l’Art. 6.1 s’intende così integralmente modificato: L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da: • qualsiasi evento non prevedibile, oggettivamente documentabile, indipendente dalla volontà dell’Assicurato e di gravità tale da impedire all’Assicurato la possibilità ad intraprendere il viaggio o • dalla oggettiva e indifferibile necessità di prestare assistenza ai suoi familiari malati o infortunati. In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, l’Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati. Si intende incluso in garanzia l’impossibilità di intraprendere il viaggio a seguito di conclamata infezione da Covid 19 dell’Assicurato o dei suoi familiari. Si intendono incluse in garanzia anche le cancellazioni da parte degli Assicurati dovute ad atti terroristici avvenuti successivamente alla sottoscrizione del contratto di assicurazione e nei 30 giorni che precedono la data di partenza del viaggio, a condizione che tali atti avvengano comunque nel raggio di 100 km dal luogo dove era previsto il soggiorno risultante dalla prenotazione del viaggio assicurato o dall’Aeroporto di destinazione unicamente in caso di acquisto del solo biglietto aereo (c.d. formula “Solo Volo”).

ART 6.3 - MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE
L'assicurazione è prestata fino al costo totale del viaggio entro il massimale per Assicurato indicato nella scheda di polizza e con il limite di € 50.000 per evento (i.e. fatto che colpisce una o più persone collegate oggettivamente dall’acquisto dello stesso viaggio prenotato dal Contraente. Si intendono inclusi, sempreché siano stati inseriti nel costo complessivo del viaggio assicurato, i costi di gestione pratica, gli adeguamenti carburante già previsti alla data di emissione della polizza (purché risultanti dall’estratto conto di prenotazione) e il costo dei visti. Sono sempre escluse le tasse aeroportuali qualora siano rimborsabili.
Gli indennizzi avverranno previa deduzione del seguente scoperto:
- 20% da calcolarsi sulla penale applicata con un minimo di € 50,00 nei casi in cui la penale sia pari o superiore al 90%;
- 15% da calcolarsi sulla penale applicata con un minimo di € 50,00 per tutti gli altri casi.
Lo scoperto non verrà applicato nei casi di Decesso o ricovero ospedaliero o Infezione da Covid 19 dell’Assicurato.

ART 6.4 – CRITERI DI RISARCIMENTO
L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800.894124 oppure al numero 039/9890.703 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo internet sul sito www.nobis.it sezione “Denuncia On-Line” seguendo le relative istruzioni.
L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all'Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione. Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando lo scoperto indicato nell’articolo 6.3. L’Impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato con l’applicazione dello scoperto indicato nell’articolo 6.3. Qualora l'Assicurato non consenta all’Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell'evento (mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 30% tranne nei casi di decesso o ricovero ospedaliero o infezione da Covid 19 dell’Assicurato. L’Assicurato deve consentire all’Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico, liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso. L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario o l’accertatore dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell’assicurato dei documenti necessari all’Impresa per la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. IMPORTANTE: L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo di recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato l’impossibilità ad intraprendere il viaggio. L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento del viaggio al Tour Operator resterà a carico dell’Assicurato.

ART. 6.5 - IMPEGNO DELL’IMPRESA
L’Impresa, qualora l'Assicurato denunci telefonicamente il sinistro entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento, si impegna a liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di denuncia a condizione che la documentazione completa arrivi entro il 15° giorno dalla data di denuncia stessa.
Qualora per ragioni imputabili a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. suddetta liquidazione avvenga dopo 45 giorni, sarà riconosciuto all'Assicurato l'interesse legale (composto) calcolato sull'importo da liquidare. L’impegno dell’Impresa all’apertura, alla gestione e alla eventuale liquidazione del sinistro che colpisca la presente garanzia non sarà efficace qualora l’Assicurato divenga soggetto a un provvedimento di confinamento (c.d. lock down) disposto dalle Autorità (anche Sanitarie) e relativo al luogo di residenza e/o di partenza e/o di transito e/o di destinazione del viaggio prescelto. Detta pattuizione non opererà qualora l’Assicurato, pur soggetto al confinamento, documenti con appropriata documentazione medica (i.e. cartella clinica e/o referti di diagnostica strumentale e di laboratorio) la propria condizione patologica.

ART. 6.6 - DIRITTO DI SUBENTRO
Per ogni annullamento viaggio, soggetto a corrispettivo di recesso superiore al 50%, l'Assicurato riconosce espressamente che la proprietà ed ogni diritto connesso allo stesso si intendono trasferiti all’Impresa che ne potrà disporre liberamente sul mercato acquisendone in via definitiva e senza richiesta alcuna di risarcimento da parte dell'Assicurato, gli eventuali corrispettivi che ne dovessero derivare.

CAPITOLO 7 – ANNULLAMENTO VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio

ART. 7.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L’Impresa rimborserà all’Assicurato il 50% della quota di partecipazione al viaggio con il limite per Assicurato previsto nella Scheda di polizza (escluse le quote di iscrizione/spese di apertura pratica, le tasse aeroportuali rimborsabili, i visti e i premi assicurativi), qualora l’Assicurato decida di non partecipare al viaggio stesso in seguito ad un ritardo del volo di partenza di almeno 8 ore complete. L’assicurazione interviene in caso di ritardo del volo, nel giorno della partenza, calcolato sulla base dell’orario ufficiale comunicato al viaggiatore con il foglio notizie o con il fax di convocazione dovuto a motivi imputabili alla Compagnia aerea o al Tour Operator o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti aeroportuali, o tempo inclemente.

ART. 7.2 - ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO
La garanzia non è operante quando il volo previsto è stato definitivamente cancellato e non riprotetto e quando la data di rientro prevista, risultante dalla prenotazione iniziale, viene posticipata. ll rimborso e' previsto solo nei casi in cui la variazione dell'orario di partenza non sia stata ufficializzata dalla Compagnia aerea o dal Tour Operator nelle 24 ore precedenti la partenza stessa. La garanzia non è operante nel caso i ritardi siano dovuti a quarantene o lock-down.

I dettagli di ogni singola garanzia operante sono contenuti integralmente nel Set informativo Mod.6003 Edizione 07 2020.


Scarica Set Informativo Completo
ART. 1 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Assistenza alla persona
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero verde: 800.894123 dall’Estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando la numero + 39/039/9890.702 comunicando subito le seguenti informazioni:
• Nome e Cognome
• Numero di polizza
• Motivo della chiamata
• Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.

Altre garanzie
Tutti i sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità:
Via internet (sul sito www.nobis.it sezione “Denuncia On-Line”) seguendo le relative istruzioni.
Via posta inviando la corrispondenza e la relativa documentazione al seguente indirizzo:
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI - Ufficio Sinistri
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 – Centro Direzionale Colleoni
20864 AGRATE BRIANZA (MB)

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, nella denuncia occorre specificare correttamente il danno subito e, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:

IN CASO DI SPESE MEDICHE
- certificato di pronto soccorso redatto sul luogo del sinistro che riporti la patologia, le prescrizioni, la prognosi e la diagnosi medica e che certifichi la tipologia e le modalità della malattia e/o dell’infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;
- prescrizione medica e originale delle notule, fatture, ricevute per le spese sostenute;
- prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali, con le ricevute originali dei farmaci acquistati.
- numero della polizza.

IN CASO DI FURTO O DANNO AL BAGAGLIO
- biglietto aereo (unitamente al contrassegno del bagaglio);
- denuncia con il visto dell'Autorità di polizia del luogo dove si è verificato il fatto, riportante le circostanze del sinistro e l'elenco degli oggetti rubati, il loro valore e la data di acquisto;
- reclamo presentato al vettore o all'albergatore eventualmente responsabile;
- lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso;
- fatture, scontrini dei beni acquistati o perduti (in mancanza elenco, data, luogo d'acquisto e il loro valore);
- giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti di identità se sostenute;
- fatture di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore.
- Nel caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell'intero bagaglio o di parte di esso consegnato al vettore aereo, P.I.R (rapporto irregolarità bagaglio) effettuato immediatamente presso l'ufficio aeroportuale;
- numero della polizza.

IN CASO DI ANNULLAMENTO VIAGGIO
- In caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell’infortunio o dell’insorgenza della malattia, la diagnosi specificata e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
- In caso di decesso, il certificato di morte;
- in caso di incidente al mezzo di trasporto copia della constatazione amichevole di incidente (C.I.D) e/o verbale dei vigili;
- estratto conto di conferma prenotazione al viaggio;
- fattura relativa alla penale addebitata;
- programma e regolamento del viaggio;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio;
- documenti di viaggio
- Contratto di prenotazione del viaggio
- numero della polizza.
- Per i cittadini di nazionalità diversa da quella italiana, l’Impresa si riserva la facoltà di richiedere copia del certificato di residenza

In caso di penale addebitata dal vettore aereo:
- conferma dell’acquisto del biglietto o documento analogo;
- ricevuta di pagamento del biglietto;
- dichiarazione del vettore aereo attestante la penale addebitata;
- originale del biglietto aereo.

IN CASO DI SPESE DI RIPROTEZIONE VIAGGIO
- numero della polizza;
- documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale
- se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia;
- i nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere il luogo previsto dal contratto di viaggio, in originale;
- contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
- estratto conto di prenotazione emesso dal Tour Operator organizzatore del viaggio, in copia;
- titoli di viaggio non utilizzati, in originale.

IN CASO DI RESPONSABILITA’ CIVILE
- descrizione circostanziata dei fatti che hanno determinato il danno a terzi e, copia della denuncia presentata all’autorità competente;
- richiesta di risarcimento dei danni da parte del terzo danneggiato;
- eventuale documentazione fotografica dei beni o delle parti di beni danneggiati.
- numero della polizza.

IN CASO DI TUTELA LEGALE
- descrizione circostanziata dei fatti che hanno determinato il danno;
- eventuale copia della denuncia presentata all’Autorità competente;
- le spese legali e peritali documentate.
- numero della polizza.

IN CASO DI INFORTUNIO
- luogo, giorno, ora e causa del sinistro;
- cause che lo hanno determinato;
- certificati medici;
- eventuale verbale delle autorità che sono intervenute;
- il decorso della lesione dovrà essere certificato da ulteriore documentazione medica, fino alla completa guarigione o alla stabilizzazione delle conseguenze prodotte dall’infortunio.
- numero della polizza.

IN CASO DI ASSISTENZA AL VEICOLO
- Copia libretto di circolazione
- originali dei documenti di spesa sostenuti
- numero della polizza.

IN CASO DI RITARDO VOLO
- contratto di viaggio sottoscritto in agenzia;
- estratto conto di prenotazione (o iscrizione) del Tour Operator ;
- ultimo foglio di convocazione;
- eventuale dichiarazione del vettore in merito al ritardo aereo;
- tagliandi aerei e carta di imbarco.
- Numero della polizza

IN CASO DI INTERRUZIONE SOGGIORNO IN CASO DI QUARANTENA
- documentazione attestante la quarantena disposta dalle Autorità;
- contratto di viaggio/estratto conto di prenotazione con descrizione del Pacchetto del Viaggio inizialmente previsto;
- eventuali titoli di viaggio di riprotezione con evidenza del maggior costo pagato;
- dichiarazione di non volato, emesso dal vettore aereo;
- estratti conto di penale delle quote dei servizi perduti
- fatture di spesa relative al soggiorno forzato;
- documentazione attestante gli eventuali rimborsi riconosciuti dai fornitori.

NOTA IMPORTANTE
Occorre sempre fornire all’Impresa gli originali delle fatture delle riparazioni nonché gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro.


L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato. La mancata produzione dei documenti sopra elencati, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso.
E’ necessario comunicare all’Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.

Ricordarsi che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa in merito al sinistro. art. 2952 Codice Civile).

Importante!
ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’assicurato invia all’Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di conto corrente, banca, indirizzo, numero di agenzia, codici ABI, CAB e CIN).

Per eventuali reclami scrivere a
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21
20864 Agrate Brianza – MB – fax 039/6890.432 - reclami@nobis.it

in caso di mancato riscontro scrivere a:
IVASS – Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA (RM)



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Come previsto dalla normativa all' Art. 50 del Codice del Turismo, D. Lgs. n. 79 del 23/05/2011 modificato dall'art. 9 della Legge 29.07.2015, n. 115 e alla Direttiva UE 2015/2302 del 25/11/2015, comunica di aver sottoscritto per i viaggi in Italia e all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, un contratto assicurativo con Nobis Compagnia di Assicurazioni denominato "Filodiretto Protection" polizza N.6006000160/E, garantendo così al turista il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico nei casi d'insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore oltre che al rientro immediato del viaggiatore.

FILODIRETTO PROTECTION

Polizza estesa alle seguenti garanzie:
ANNULLAMENTO VIAGGIO e ASSISTENZA ALLA PERSONA IN CASO D'INSOLVENZA O FALLIMENTO DELL'AGENZIA DI VIAGGIO
Polizza NOBIS FILODIRETTO ASSICURAZIONI Compagnia di Assicurazioni S.p.A., capogruppo del Gruppo NOBIS iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi, con sede legale sita in Italia, 10071 Borgaro Torinese (TO) - Via Lanzo n. 29, tel: 039-9890001.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO e ASSISTENZA ALLA PERSONA IN CASO D'INSOLVENZA O FALLIMENTO DELL'AGENZIA DI VIAGGIO


CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Condizioni di Assicurazione AMITRAVEL PROTECTION Mod. 6006 (ed. 2016-10) – Ultimo aggiornamento 01/10/2016

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE


SEZIONE 1 – ANNULLAMENTO VIAGGIO

art. 1.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L'Impresa, in caso d'insolvenza o di fallimento del Contraente che determinino l'impossibilità totale o parziale di usufruire dei servizi acquistati e compresi nel Pacchetto Turistico, indennizzerà all'Assicurato una somma pari all'importo da questi versato al Contraente per l'acquisto del Pacchetto Turistico stesso. Sarà onere dell'Assicurato comprovare tramite apposita documentazione fiscale (ricevuta, fattura ecc.) l'ammontare delle somme effettivamente versate al Contraente. Qualora l'insolvenza o il fallimento del Contraente si manifesti durante il viaggio dell'Assicurato sarà facoltà insindacabile dell'Impresa – in alternativa a quanto previsto nella successiva sezione 2 – provvedere al pagamento dei servizi non ancora fruiti dall'Assicurato al fine di garantire a quest'ultimo l'integrale adempimento di quanto originariamente previsto nel contratto di viaggio.

art. 1.2 – MASSIMALE
La copertura di cui alla presente Sezione è prestata fino all'ammontare complessivo delle somme effettivamente versate dall'Assicurato al Contraente, documentalmente provate, per i servizi acquistati e non fruiti. Il contratto assicurativo non prevede l'applicazione di alcuna franchigia e di alcuno scoperto.

SEZIONE 2 – ASSISTENZA ALLA PERSONA

art. 2.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
In caso d'insolvenza o di fallimento del Contraente, che comportino per l'Assicurato, già in viaggio, l'impossibilità di utilizzare i servizi acquistati, la Centrale Operativa organizzerà e l'Impresa prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro anticipato (con equivalente mezzo di trasporto rispetto a quello originariamente previsto nel contratto di viaggio per il rientro) dell'Assicurato, presso il luogo ove questi ha la sua residenza in Italia. La copertura sarà operante esclusivamente nel caso in cui i titoli di viaggio in possesso dell'Assicurato non siano usufruibili per il Rientro.

art. 2.2 – MASSIMALE
La copertura di cui alla presente Sezione è prestata fino all'ammontare complessivo del costo del biglietto per il rientro anticipato (con equivalente mezzo di trasporto rispetto a quello originariamente previsto nel contratto di viaggio per il rientro) dell'Assicurato, presso il luogo ove questi ha la sua residenza. Resta facoltà dell'Impresa organizzare il tragitto di rientro secondo i termini e le modalità che questa riterrà più congrui e opportuni. Il contratto assicurativo non prevede l'applicazione di alcuna franchigia e di alcuno scoperto.

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

art. 1 – DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA
All'atto della sottoscrizione del presente contratto il Contraente s'impegna a consegnare all'Impresa la seguente documentazione:
  • Modello Unico, Allegato WG78U, rigo D01 – rigo D03 (ultimo aggiornamento disponibile);
  • "Modulo di valutazione agenzie con dettaglio mensilizzazione partenze" correttamente e integralmente compilato;
  • Bilancio dell'ultimo anno di gestione, comprensivo di nota integrativa;
  • DURC;
  • Copia integrale (con tutti gli allegati) della polizza RC professionale in vigore al momento della richiesta. Il Contraente prende altresì atto che tale documentazione costituisce l'elemento essenziale attraverso il quale l'Impresa ha valutato l'assunzione del rischio e, conseguentemente, dichiara di accettare espressamente la facoltà dell'Impresa di recedere con effetto immediato dal presente contratto qualora i dati dichiarati e trasmessi all'Impresa stessa non dovessero rivelarsi – in tutto o in parte – completi e corretti.


art. 1 bis – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

art. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario cui è assegnato il contratto assicurativo oppure all'Impresa. A parziale deroga dell'art. 1901 c.c. se il Contraente non paga entro 30 giorni i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno successivo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

art. 3 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

art. 4 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il contraente deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. In particolar modo, il Contraente si obbliga a comunicare all'Impresa il superamento, nel corso dell'annualità assicurativa, del Volume d'Affari preventivamente comunicato in sede di stipula del contratto.
Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

art. 5 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente o dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

art. 6 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente o l'Impresa possono recedere dal contratto. Il recesso ha effetto: · nel caso di recesso dal Contraente: dalla data di invio della sua comunicazione; · nel caso di recesso dell'Impresa: dalla data di invio della sua comunicazione; In caso di recesso esercitato dall'Impresa, il Contraente (immediatamente al ricevimento della comunicazione di recesso) non potrà più includere nuove applicazioni.

art. 7 – DURATA DEL CONTRATTO – TACITO RINNOVO
Il contratto ha durata di tre anni a partire dalla data indicata sul timbro di polizza. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata AR spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente. Al termine di ciascuna annualità assicurativa, resta espressamente fatta salva la facoltà per l'Impresa di recedere dal presente contratto qualora il Contraente non superi la valutazione preliminare di assumibilità del rischio svolta annualmente da un soggetto terzo incaricato dall'Impresa. Tale facoltà potrà essere esercitata mediante lettera raccomandata AR spedita successivamente al ricevimento della valutazione negativa da parte del soggetto terzo incaricato dall'Impresa.

art. 8 – DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE PER GLI ASSICURATI
Sez. 1 – Annullamento viaggio Nei confronti dei singoli Assicurati la garanzia decorre dalla data di acquisto del pacchetto turistico effettuato dall'Assicurato presso il Contraente e termina il giorno della partenza al momento in cui l'Assicurato inizia a fruire del primo servizio turistico fornito dal Contraente. Resta fatto salvo quanto previsto al secondo paragrafo dell'art. 1.1.
Sez. 2 – Assistenza alla persona La durata delle applicazioni decorre dal momento della partenza del viaggio e cessano al termine dei servizi contemplati nel Pacchetto Turistico.

art. 9 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

art. 10 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – DIRITTO DI SURROGA
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana. L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato. Resta espressamente confermato il diritto dell'Impresa a esercitare il diritto di surroga anche nei confronti del Contraente per ciascun indennizzo pagato e per ciascuna prestazione di assistenza erogata, nessuna eccettuata, anche in caso d'inadempienza temporanea (i.e. stato d'insolvenza temporaneo).

art. 11 – ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE
Le garanzie di cui al presente contratto non sono operanti in caso di:
  • stato di guerra (dichiarata o meno), rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o di vandalismo, scioperi;
  • terremoti, inondazioni ed altri fenomeni naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente.
  • dolo o frode del Contraente e/o dell'Assicurato;

art. 12 – FACOLTA' DI RECESSO
Resta espressamente inteso tra le Parti come l'Impresa si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto qualora il Volume d'Affari della Contraente, così come risultante dal valore complessivo dei pacchetti turistici effettivamente inclusi nella copertura assicurativa:
  • per importi compresi tra euro 1.000.001,00 a euro 1.500.000,00, sia superiore di almeno il 25% rispetto al Volume d'Affari dichiarato in sede di stipula del contratto stesso;
  • per importi compresi tra euro 751.000 e euro 1.000.000,00, sia superiore di almeno il 50% rispetto al Volume d'Affari dichiarato in sede di stipula del contratto stesso;
  • per importi compresi inferiori o pari a euro 750.000, sia superiore di almeno il 100% rispetto al Volume d'Affari dichiarato in sede di stipula del contratto stesso.
Le parti avranno facoltà di recedere dal presente contratto qualora si verifichi una modifica della proprietà o della compagine sociale dell'altra parte. Tale facoltà potrà essere esercitata entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza di detta modifica mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata AR inviata all'altra parte. In ogni caso, l'esercizio della facoltà di recesso avrà effetto immediato e comporterà per il Contraente l'impossibilità d'inserire in copertura nuovi rischi mentre, per l'Impresa, comporterà l'impossibilità di assumere nuovi rischi e l'obbligo di garantire la copertura assicurativa esclusivamente per i rischi comunicati e accettati in data antecedente la comunicazione di recesso.

art. 13 – ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.

art. 14 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto all'Impresa secondo le modalità previste infra meglio dettagliate. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

art. 15 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione ha validità nel mondo intero.

art. 16 – CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
L'Impresa s'impegna a liquidare i sinistri indennizzabili entro massimo 90 giorni dal momento della ricezione di tutta la documentazione richiesta per l'istruzione del sinistro. Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto viene effettuato esclusivamente previa presentazione in originale delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate. A richiesta dell'Assicurato l'Impresa restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, l'Impresa effettuerà il pagamento di quanto dovuto in base al presente contratto previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. I rimborsi verranno sempre eseguiti in Euro. L'Impresa provvederà a rimborsare l'Assicurato, solo dopo la presentazione completa della documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro.

art. 17 – INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI DENUNCIA DEL SINISTRO
L'Assicurato prende atto e concede espressamente all'Impresa la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola garanzia/prestazione. La mancata produzione dei documenti, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso.

art. 18 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
Il Contraente si impegna: - ad assicurare con la presente polizza tutti i client che acquistano un Pacchetto Turistico - a consegnare, a tutti gli Assicurati, in formato cartaceo e prima della sottoscrizione del contratto le Condizioni di Assicurazione relative alla presente polizza ed il relativo glossario.

art. 19 – MANCATO PAGAMENTO – ANCHE PARZIALE – DEL PREMIO
Laddove il Contraente non corrisponda il premio dovuto alla firma del contratto o due o più rate di premio successive nei termini convenuti o non corrisponda la parte di premio variabile a conguaglio nelle modalità e nei termini previsti o non effettui alcuna comunicazione in ordine ai Dati Variabili o la effettui in misura qualitativamente e quantitativamente incompleta o con ritardo rispetto ai termini contrattualmente previsti, l'Impresa avrà il diritto di dichiarare con lettera raccomandata AR la sospensione degli effetti della copertura assicurativa, (con l'eccezione delle prestazioni indicate nella garanzia "Assistenza alla persona", ove prevista) a far data dalla ricezione della comunicazione medesima, mettendo in mora il Contraente e, a persistere di tale inadempimento nel termine di 15 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, dichiarare nei medesimi termini la risoluzione del contratto, configurando tale condotta del Contraente un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi dell'art. 1455 e segg. del c.c., fatto salvo ogni altro diritto anche volto al risarcimento del danno subito. La sospensione e/o la risoluzione degli effetti del presente Contratto ha efficacia e valore oltreché per il Contraente anche per l'Assicurato e quest'ultimo sarà debitamente informato dal Contraente di tale circostanza, manlevando il Contraente l'Impresa da ogni e qualsivoglia pregiudizio le dovesse derivare dalla mancata osservanza di tale obbligo. In caso di mancata comunicazione dei Dati Variabili di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio nei termini convenuti, ferma restando la sospensione della garanzia, resta espressamente convenuto che gli eventuali sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione non saranno indennizzati e/o liquidati dall'Impresa al Contraente e/o all'Assicurato. Parimenti – ove al concretizzarsi di uno degli eventi previsti nel presente articolo non segua un'immediata ed integrale definizione della posizione debitoria del Contraente – l'Impresa si riserva successivamente la facoltà di liquidare i sinistri in proporzione agli incassi effettivamente registrati.

art. 20 – EFFETTI NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO
Il Contraente si impegna a rendere edotto l'assicurato, al momento dell'adesione alla polizza, che la garanzia assicurativa di cui al presente Contratto verrà sospesa dall'Impresa, oltre alle ipotesi previste dalla vigente normativa codicistica, al ricorrere delle ipotesi di cui all'art. 19, ovverosia ad esempio nel caso in cui il Contraente non effettui alcuna comunicazione in ordine ai Dati Variabili e/o la effettui in misura qualitativamente e quantitativamente incompleta o con ritardo rispetto ai termini contrattualmente previsti, potendo l'Impresa al persistere di tale inadempimento, dichiarare la risoluzione del contratto. E ciò anche nelle ipotesi di mancato pagamento del premio e/o delle rate di premio successive alle previste scadenze mensili ovvero delle somme dovute a conguaglio da parte del Contraente e comunque in tutti i casi in cui la Contraente si renda inadempiente rispetto agli obblighi di cui al presente contratto. Il Contraente si impegna altresì a rendere edotto l'Assicurato di quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo che precede ed a manlevare l'Impresa da ogni e qualsivoglia richiesta e/o doglianza che dovesse pervenire dall'Assicurato.

COSA FARE IN CASO DI NECESSITA'

Assistenza
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell'Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno, telefonando al seguente numero verde:

800.279745


dall'Estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero + 39.039.6554.6646 comunicando subito le seguenti informazioni:
  • Nome e Cognome
  • Numero di polizza 6006000160/E
  • Motivo della chiamata
  • Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.


COSA FARE IN CASO DI SINISTRO


Altre garanzie
Tutti i sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità:
  • via internet (sul sito www.filodiretto.it sezione "Denuncia OnLine") seguendo le relative istruzioni.
  • via telefono al numero 039/6554.6644 e per la garanzia Annullamento Viaggio al numero verde 800.335747.

La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:
Filo diretto Assicurazioni S.p.A.

Ufficio Sinistri

Via Paracelso, 14 – Centro Colleoni

20864 AGRATE BRIANZA (MB)

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:
NOTA IMPORTANTE
Occorre sempre fornire all'Impresa gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro.

ATTENZIONE

Invitiamo i nostri gentili Clienti a prendere approfondita visione di tutti gli articoli che compongono l'opuscolo informativo completo fornito dalla Società Assicuratrice e disponibile di seguito in forma completa ed originale.


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